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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA MARINARA DI MIRAMARE


PRINCIPI FONDAMENTALI
ART. 1
Miramare è una Repubblica marinara basata sul viaggio e l'avventura.
Ogni cittadino li può esercitare nella forma in cui lo ritiene opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di esplorazione altrui.
Miramare è una Repubblica marinara basata sul viaggio e l'avventura.
Ogni cittadino li può esercitare nella forma in cui lo ritiene opportuno, nel pieno rispetto dei diritti di esplorazione altrui.
ART. 2
Le scoperte di nuove terre e nuovi mari costituiscono patrimonio di tutta la Nazione.
Le scoperte di nuove terre e nuovi mari costituiscono patrimonio di tutta la Nazione.

I PADRI COSTITUENTI
NORME DI ACCOGLIENZA

1. Il Ministero dell'Interno di Miramare fornisce a chiunque entri nel Paese un kit di accoglienza contenente:
- costume da bagno
- ombrellone e lettino
- canna da pesca
- giochi da spiaggia per favorire la socializzazione
- protezione solare
- carnet di ingressi per serate etniche
- costume da bagno
- ombrellone e lettino
- canna da pesca
- giochi da spiaggia per favorire la socializzazione
- protezione solare
- carnet di ingressi per serate etniche

2. Il Ministero dell'Istruzione promuove la piena integrazione degli studenti in strutture di ogni ordine e grado e progetta attività di arricchimento reciproco, fatta salva la volontà da parte degli stessi di impegnarsi in attività cooperative ludico-marittime.
3. Lo Stato sovvenziona i cittadini che mettono a disposizione in comodato d'uso gratuito le proprie abitazioni o imbarcazioni sfitte per l'accoglienza dei nuovi arrivati sul territorio nazionale.