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I PRINCIPALI PROVVEDIMENTI GIURIDICI SULL'EMIGRAZIONE IN ITALIA TRA IL 1861 E IL 1915Loading...



Riguardo l'emigrazione, tra i primi provvedimenti presi dal Governo del Regno d’Italia a partire dal 1861, si ricorda la Circolare Menabrea del 1868. Questa circolare impediva l'espatrio a coloro che intendevano emigrare in Algeria e negli Stati Uniti, qualora non avessero dimostrato di possedere in questi paesi un lavoro già garantito o adeguati mezzi di sussistenza.
Nel 1873 viene pubblicata la Circolare Lanza in cui furono confermate le disposizioni della Circolare Menabrea; inoltre sanciva l'obbligo in capo all'emigrante di impegnarsi per iscritto a sostenere le spese di rientro in Italia, in caso di rimpatrio. In questo modo si cercò di alleggerire la pressione finanziaria dei consolati italiani all'estero, a causa del gran numero di rimpatri forzati.
Nonostante i diversi interventi normativi, si incominciava a fare strada la consapevolezza della necessità di una legge organica sull'emigrazione.
Soltanto nel 1888 fu finalmente emanata una prima legge sull'emigrazione, la Legge Crispi. Con questa legge viene riconosciuto all'emigrante il pieno diritto di espatriare per motivi di lavoro, ad esclusione delle donne che non potevano emigrare senza l'assenza del marito e dei militari che dovevano essere autorizzati dal Ministro della Guerra.
Disciplina l'attività degli agenti di emigrazione che avevano il compito di garantire una forma di tutela dell'emigrante nei confronti delle grandi compagnie di navigazione.
Essi si occupavano, per conto delle compagnie di navigazione, di trovare emigranti da imbarcare, attraverso la diffusione di notizie, manifesti e opuscoli che pubblicizzavano i luoghi di destinazione e le comodità dei viaggi.
Con questa legge essi avevano bisogno di una patente ministeriale per svolgere la loro attività; in questo modo nessuno poteva arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare o farsi mediatore tra chi voleva emigrare e chi favoriva l'imbarco, se non si possedeva la patente di agente, concessa dal Ministero.
Essi si occupavano, per conto delle compagnie di navigazione, di trovare emigranti da imbarcare, attraverso la diffusione di notizie, manifesti e opuscoli che pubblicizzavano i luoghi di destinazione e le comodità dei viaggi.
Con questa legge essi avevano bisogno di una patente ministeriale per svolgere la loro attività; in questo modo nessuno poteva arruolare emigranti, vendere o distribuire biglietti per emigrare o farsi mediatore tra chi voleva emigrare e chi favoriva l'imbarco, se non si possedeva la patente di agente, concessa dal Ministero.
Nel 1901 viene formulata una legge che viene incontro agli emigranti tenendo in considerazione i loro diritti e assicurando efficaci strumenti giuridici.
Essa ribadiva la libertà di emigrare già sancita nel 1888, ma accordava al tempo stesso al Ministro degli Esteri la facoltà di sospendere l’emigrazione verso una determinata regione per motivi d’ordine pubblico o qualora fossero in pericolo la vita, la libertà, e gli averi dell’emigrante.
Con questa legge venne istituito il Commissariato Generale per l'emigrazione che si occupava di tutte le problematiche relative al fenomeno dell'emigrazione.
Istituì delle commissioni nei vari porti di imbarco (Genova, Napoli, Palermo) con il compito di verificare se le navi impiegate rispondessero ai requisiti delle normative sanitarie.
A bordo dei piroscafi vennero previste due figure: i commissari viaggianti e i medici militari che avevano il compito di far rispettare le disposizioni della legge e l'adeguatezza degli spazi a disposizione dei migranti.
Essa ribadiva la libertà di emigrare già sancita nel 1888, ma accordava al tempo stesso al Ministro degli Esteri la facoltà di sospendere l’emigrazione verso una determinata regione per motivi d’ordine pubblico o qualora fossero in pericolo la vita, la libertà, e gli averi dell’emigrante.
Con questa legge venne istituito il Commissariato Generale per l'emigrazione che si occupava di tutte le problematiche relative al fenomeno dell'emigrazione.
Istituì delle commissioni nei vari porti di imbarco (Genova, Napoli, Palermo) con il compito di verificare se le navi impiegate rispondessero ai requisiti delle normative sanitarie.
A bordo dei piroscafi vennero previste due figure: i commissari viaggianti e i medici militari che avevano il compito di far rispettare le disposizioni della legge e l'adeguatezza degli spazi a disposizione dei migranti.