Le scuole polo
AMBITO 21
ITT Gentileschi – Milano
http://www.gentileschi.it
AMBITO 22
Convitto Longone – Milano
https://convittolongone.edu.it/
AMBITO 23
IC Allende – Paderno Dugnano
https://icsallendepaderno.it
ITT Gentileschi – Milano
http://www.gentileschi.it
AMBITO 22
Convitto Longone – Milano
https://convittolongone.edu.it/
AMBITO 23
IC Allende – Paderno Dugnano
https://icsallendepaderno.it
Le scuole polo
AMBITO 24
IC E. Loi – Mediglia
https://www.scuoledimediglia.edu.it/
AMBITO 25
IC Monte Amiata - Rozzano
https://www.icsmonteamiata.edu.it/
AMBITO 26
IIS C. Dell’Acqua – Legnano
https://www.isdellacqua.edu.it/
IC E. Loi – Mediglia
https://www.scuoledimediglia.edu.it/
AMBITO 25
IC Monte Amiata - Rozzano
https://www.icsmonteamiata.edu.it/
AMBITO 26
IIS C. Dell’Acqua – Legnano
https://www.isdellacqua.edu.it/
LINK UTILI
Loading...
INDICELoading...
Loading...
Il periodo di prova e formazioneLoading...
La piattaforma INDIRELoading...
TutorLoading...
Le principali fonti normativeChi deve fare la formazione in ingresso?
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:
a. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
b. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del
periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
c. il personale che, in caso di valutazione negativa, deve ripetere il periodo di formazione e prova;
Sono tenuti ad effettuare il periodo di formazione e di prova i docenti:
a. neoassunti a tempo indeterminato al primo anno di servizio;
b. assunti a tempo indeterminato negli anni precedenti per i quali sia stata richiesta la proroga del
periodo di formazione e prova o che non abbiano potuto completarlo;
c. il personale che, in caso di valutazione negativa, deve ripetere il periodo di formazione e prova;
d. il personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
e. il personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021,
f. il personale assunto da concorso straordinario bis di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
d. il personale che abbia ottenuto il passaggio di ruolo;
e. il personale neoassunto su posti di cui all’art. 59, comma 4 del decreto-legge 73/2021 convertito con modificazioni dalla L. 106/2021,
f. il personale assunto da concorso straordinario bis di cui all’art. 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
Quali sono i diritti della lavoratrice madre neo immessa in ruolo?
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia effettuato 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio, nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza.
La lavoratrice madre in astensione obbligatoria, che abbia effettuato 180 giorni di servizio nell’anno scolastico, può sostenere, previa autorizzazione del suo medico di fiducia, il colloquio innanzi al comitato per la valutazione del servizio, nel caso in cui tale colloquio si svolga in presenza.
Quanto dura l'anno di formazione e di prova?
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116
della L. 107/2015.
Il periodo di formazione e prova ha una durata di almeno 180 giorni di effettivo servizio di cui
almeno 120 di attività didattiche.
Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150.
Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di
un anno scolastico.
La durata della prova è normata dall’art. 440 del d.lgs. 297/1994 così come modificato dall’art. 1, c. 116
della L. 107/2015.
Il periodo di formazione e prova ha una durata di almeno 180 giorni di effettivo servizio di cui
almeno 120 di attività didattiche.
Per le lavoratrici madri, che hanno usufruito del congedo obbligatorio, sono ridotti a 150.
Qualora nell’anno scolastico non vengano prestati 180 giorni di effettivo servizio, la prova è prorogata di
un anno scolastico.
Quante volte è possibile rimandare l'anno di prova?
Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di esito sfavorevole della prova il personale docente ed educativo effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.
Qualora nell'anno scolastico non siano stati prestati 180 giorni di servizio, la prova è prorogata di un anno scolastico, con provvedimento motivato, dall'organo competente per la conferma in ruolo.
In caso di esito sfavorevole della prova il personale docente ed educativo effettua un secondo periodo di formazione e di prova, non rinnovabile.