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LA COSTITUZIONE ITALIANA


La Costituzione Italiana è la legge fondamentale del nostro Stato, che sancisce le regole della vita sociale e le norme dell’ordinamento dello Stato. La Costituzione Italiana è composta di 139 articoli, divisi in quattro sezioni:
- I Principi Fondamentali (art. 1-12),
- Diritti e doveri dei cittadini (13-54),
- Ordinamento della Repubblica (55-139),
- Disposizioni transitorie e finali.
- I Principi Fondamentali (art. 1-12),
- Diritti e doveri dei cittadini (13-54),
- Ordinamento della Repubblica (55-139),
- Disposizioni transitorie e finali.

COSTITUZIONE ITALIANA, ENTRATA IN VIGORE
La Costituzione italiana nasce dal lavoro di una commissione di 75 saggi che il 31 gennaio 1947 sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, dopo l'esame di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948. La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini.
La Costituzione italiana nasce dal lavoro di una commissione di 75 saggi che il 31 gennaio 1947 sottoposero all'Assemblea Costituente un testo che, dopo l'esame di numerosi emendamenti, venne approvato il 22 dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1 gennaio 1948. La Costituzione fu firmata dal presidente della Repubblica Enrico De Nicola e controfirmata dal presidente del Consiglio Alcide De Gasperi e dal presidente dell'Assemblea Costituente, Umberto Terracini.

PRINCIPI FONDAMENTALI DELLA COSTITUZIONE ITALIANA
I primi 12 articoli esprimono i principi su cui poggia la vita dello stato, quindi i principi fondamentali; essi sono concordati da rappresentanti di tutti i partiti per indicare le caratteristiche dello stato. L’articolo 1 dichiara che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; vi sono inoltre delle libertà che nessuno può violare ne limitare che sono i diritti umani: diritto dell’integrità fisica della persona, al nome, al cognome, alla privacy etc. I diritti sociali comprendono la libertà di parola, di pensiero, di religione, di stampa e di riunione. Tra i diritti politici sono fondamentali il diritto al voto e di partecipazione alle cariche pubbliche.
I princìpi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei diritti civili e politici essenziali, che vengono garantiti nella loro immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo. Espressamente tutelate sono le minoranze linguistiche. Sono poi riconosciuti esplicitamente i diritti della famiglia, dei minori, il diritto alla salute, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione.
I primi 12 articoli esprimono i principi su cui poggia la vita dello stato, quindi i principi fondamentali; essi sono concordati da rappresentanti di tutti i partiti per indicare le caratteristiche dello stato. L’articolo 1 dichiara che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro; vi sono inoltre delle libertà che nessuno può violare ne limitare che sono i diritti umani: diritto dell’integrità fisica della persona, al nome, al cognome, alla privacy etc. I diritti sociali comprendono la libertà di parola, di pensiero, di religione, di stampa e di riunione. Tra i diritti politici sono fondamentali il diritto al voto e di partecipazione alle cariche pubbliche.
I princìpi fondamentali e la prima parte della Costituzione contengono, innanzitutto, un ampio riconoscimento dei diritti civili e politici essenziali, che vengono garantiti nella loro immodificabilità: l'uguaglianza davanti alla legge e l'inviolabilità dei diritti dell'uomo. Espressamente tutelate sono le minoranze linguistiche. Sono poi riconosciuti esplicitamente i diritti della famiglia, dei minori, il diritto alla salute, la libertà delle arti e delle scienze, il diritto all'istruzione.

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
Accanto ai diritti civili e politici la Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi d’uguaglianza sostanziale. Questo aspetto, che contraddistingue la Costituzione italiana, trova espressione diretta nell'articolo 3, comma secondo: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". In questo senso vanno interpretati il riconoscimento del diritto al lavoro e la subordinazione della proprietà e dell'iniziativa privata agli interessi collettivi.I diritti del cittadino sono inoltre riconosciuti e tutelati non solo con riferimento a ciascun individuo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua attività (famiglia, comunità locale, partiti, sindacati, associazioni etc.). Un richiamo preciso sottolinea i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.
Accanto ai diritti civili e politici la Costituzione stabilisce dei diritti sociali che hanno valore di programma politico-sociale per guidare la società italiana verso obiettivi d’uguaglianza sostanziale. Questo aspetto, che contraddistingue la Costituzione italiana, trova espressione diretta nell'articolo 3, comma secondo: "È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d’ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del paese". In questo senso vanno interpretati il riconoscimento del diritto al lavoro e la subordinazione della proprietà e dell'iniziativa privata agli interessi collettivi.I diritti del cittadino sono inoltre riconosciuti e tutelati non solo con riferimento a ciascun individuo, ma anche nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua attività (famiglia, comunità locale, partiti, sindacati, associazioni etc.). Un richiamo preciso sottolinea i doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

ORDINAMENTO DELLO STATO
La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale: il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto; il presidente della Repubblica, con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato; il presidente del Consiglio dei ministri e il governo, detentori del potere esecutivo e dell’indirizzo politico; la magistratura, di cui è solennemente riconosciuta l'autonomia. Tale riconoscimento è duplice in quanto, da un lato, la magistratura è dichiarata "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" e, dall'altro, il giudice è detto "soggetto soltanto alla legge", il che significa che non ha alcun superiore gerarchico. Assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, e non al ministro di Grazia e Giustizia. Sempre nella seconda parte della Costituzione sono elencate e descritte nelle loro funzioni e organi le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni.
La seconda parte della Costituzione definisce le strutture dell'ordinamento statale: il Parlamento, nucleo centrale del sistema politico, con il suo bicameralismo perfetto; il presidente della Repubblica, con un ruolo di garante dell'unità nazionale e di coordinatore, mediatore e regolatore dei rapporti tra i poteri dello stato; il presidente del Consiglio dei ministri e il governo, detentori del potere esecutivo e dell’indirizzo politico; la magistratura, di cui è solennemente riconosciuta l'autonomia. Tale riconoscimento è duplice in quanto, da un lato, la magistratura è dichiarata "ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere" e, dall'altro, il giudice è detto "soggetto soltanto alla legge", il che significa che non ha alcun superiore gerarchico. Assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati spettano al Consiglio superiore della magistratura, presieduto dal presidente della Repubblica, e non al ministro di Grazia e Giustizia. Sempre nella seconda parte della Costituzione sono elencate e descritte nelle loro funzioni e organi le Regioni, le Città Metropolitane e i Comuni.